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Lunedì, 08 Luglio 2019 08:53

Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 1375 del 2018, e Cass. Sez. Lav. Sentenza n.5496/2006

Con sentenza del 2 luglio 2019 il Tribunale di Verona ha ribadito il basilare principio secondo il quale vige nel nostro ordinamento il divieto di unilaterale riduzione della retribuzione stabilita dall'art. 2099 c.c.

Nel caso discusso il lavoratore assistito dall’avvocato Daniele Mascia aveva dedotto che nelle buste paga mensilmente consegnate risultava un numero di ore inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte e indicate nel contratto che prevedeva invece un orario a tempo pieno vale a dire 40 ore a settimana così come stabilito anche dal contratto collettivo applicabile.

 

A prescindere dall’effettivo svolgimento di un orario a tempo pieno comunque dimostrato dal lavoratore il Tribunale ha anche evidenziato il principio secondo il quale in assenza di uno specifico accordo che preveda la possibilità di derogare all’orario di lavoro contrattualmente previsto la diminuzione di orario non può essere unilateralmente disposta dal datore di lavoro.

 

Secondo la Giurisprudenza di Cassazione nel contratto di lavoro subordinato vige infatti il divieto di unilaterale riduzione della retribuzione di cui all'art. 2099 c.c. e la modifica delle originarie condizioni contrattuali è possibile solo con uno specifico accordo tra le parti eventualmente anche desumibile "per facta concludentia". In nessun caso quindi è ammissibile l’unilaterale iniziativa del datore di lavoro. (Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 1375 del 2018, e Cass. Sez. Lav. Sentenza n.5496/2006)

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