Con la sentenza n. 326/2019 il Tribunale di Verona ha riconosciuto il diritto dell’erede di un lavoratore, assistita dall’avvocato Daniele Mascia, deceduto per neoplasia polmonare conseguente all’esposizione all’amianto ad ottenere il risarcimento del danno dalla datrice di lavoro, nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo. Ciò in virtù del principio di "equivalenza delle cause", nozione di matrice penalistica che trova puntuale applicazione anche nel processo civile.
Il Tribunale ha respinto l’eccezione della società che addebitava al lavoratore l’esclusiva o quantomeno concorrente responsabilità per via dell’accertato tabagismo. Il Giudice ha ribadito che anche "nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento"; "salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni". Nella fattispecie, il tabagismo è stato concausa dell'evento, ma non "causa esclusiva".