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Martedì, 12 Novembre 2019 11:29

I limiti dei contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale

ai sensi dell’art. 8 decreto legge n. 138/2011

Con la recente sentenza n. 552/2019 pubblicata il 29 ottobre 2019 il Tribunale di Verona ha accolto le richieste del lavoratore, assistito dallo studio legale Daniele Mascia, aventi ad oggetto la dichiarazione di illegittimità dell’accordo sottoscritto a livello aziendale con la datrice di lavoro nel quale erano stati rivisti “al ribasso” gli inquadramenti rispetto alla normativa nazionale.

Nell’importante sentenza si stabilisce in primo luogo che l’accordo non può in ogni caso derogare su diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore, quali ad esempio il diritto al superiore inquadramento per effetto del continuativo svolgimento di mansioni superiori.

Ancora più importante è però la decisione del Tribunale nella parte in cui precisa che l’accordo aziendale può validamente derogare in senso peggiorativo solo per le materie delegate dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla legge e che il contratto collettivo trasporto Merci e Logistica non prevede questa facoltà. E’ stato anche stabilito che le deroghe, anche se ammesse, devono rispettare i principi costituzionali in materia di lavoro, con il limite quindi della giusta retribuzione, con conseguente illegittimità dell’accordo derogatorio che attribuisce un livello inferiore rispetto a quello di appartenenza.

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