E’ quanto stabilisce l’art. 23 del decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione. E’ importante precisare che la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di quindici giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.