Nell'ambito di una procedura instaurata dall'avv. Giuseppina Bonani per ottenere i benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92 è stato correttamente specificato che la valutazione da parte del consulente d'ufficio impone di considerare quali siano al di là della mera formulazione letterale la finalità della summenzionata normativa ovvero la concessione di benefici al fine di attenuare lo svantaggio sociale derivante dalle disabilità sofferte. Secondo il Consulente a cui è stato affidato l'incarico il principio essenziale della norma è da riscontrarsi nel concetto di "assistenza" la cui interpretazione va riferita ed interpretata rispetto alla finalità stesse della normativa. Nella fattispecie gli elementi che il Consulente ha ritenuto significativi ai fini del giudizio sono rappresentati da una parte dalla necessità di uno stretto follow-up degli aspetti patologici e dell'altra la necessità di assistenza da parte dei familiari a superare gli ostacoli che il quadro di disadattamento dell'interessato ha comportato in relazione alle necessità non solo terapeutiche. La consulenza tecnica pertanto ha riconosciuto le ragioni del cliente dello studio e che le infermità sofferte dal paziente fossero tali da giustificare il riconoscimento dei presupposti sanitari previsti dall'art. 3 comma 3 L.104/92.