Con successiva circolare n. 197/2015 l’inps ha precisato che se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali in quanto l’attività lavorativa è totalmente sospesa non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali. Se invece lo stato di malattia è precedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi: a) se la totalità del personale in forza all’ufficio reparto squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività allora anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa. b) se invece non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio reparto squadra o simili cui il lavoratore appartiene il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia. Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto prevale l’indennità economica di malattia.
Con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020 l’inps ha confermato la validità di tali disposizioni e la loro applicabilità anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per COVID-19.