In particolare i predetti soggetti devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari per l’anno 2020 al 3423%. Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità che per il mese di marzo 2020 è stata pari a 600 euro e che per il mese di aprile sarà pari ad 800 euro. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa. Secondo quanto disposto dalla circolare n. 49 del 30 marzo 2020 l’indennità in questione è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all’articolo 27 del citato decreto-legge.