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Mercoledì, 13 Marzo 2019 17:33

Amianto – La Cassazione conferma la responsabilità del datore di lavoro

Con sentenza della Corte di Cassazione n. 6545/19 pubblicata il 6 marzo 2019 si è conclusa positivamente la causa civile intrapresa dagli eredi di una lavoratrice, assistiti dall’avvocato Daniele Mascia, deceduta a causa di un mesotelioma pleurico contratto a causa dell’esposizione lavorativa all’amianto.

Nel corso del procedimento di primo grado, anche se le analisi dei tessuti di campione polmonare avevano evidenziato bassa presenza di fibre di amianto, sovrapponibili a quelle rinvenibili nella popolazione in generale, è stato comunque dimostrato, dalle prove testimoniali assunte e dall’indagine svolta dall’Azienda Sanitaria locale, che la lavoratrice era stata esposta in misura consistente all’amianto e che le fibre di amianto crisotilo, tipicamente presenti nei materiali di amianto usati nello stabilimento della datrice di lavoro, pur se si dissolvono e frammentano più velocemente, esercitano tuttavia un potente effetto cancerogeno.

Nel giudizio di primo grado era stato rilevato che l’istruttoria testimoniale e i documenti acquisiti avevano attestato ampiamente l’esposizione all’amianto della lavoratrice, che tale esposizione era stata sia di tipo “diretto”, per la movimentazione dei prodotti utilizzando strumenti lavorativi contenenti amianto ed anche di tipo “ambientale”, in quanto l’amianto era utilizzato in un reparto che non era realmente separato dalla zona in cui operava la lavoratrice.

Il tribunale affermava quindi la responsabilità del datore di lavoro in quanto l’elevata pericolosità dell’uso dell’amianto per la salute dei dipendenti era conosciuta da molto tempo e perciò il datore di lavoro avrebbe dovuto a sua volta informare i lavoratori, individuare i materiali sostitutivi e quanto meno ridurre al minimo il rischio correlato all’uso dell’amianto. contrariamente a tali obblighi, l’amianto era stato utilizzato senza approntare idonee misure di prevenzione.

I danni vennero liquidati dal tribunale di Verona nella misura massima prevista dalle “tabelle” del triveneto all’epoca applicabili e prevedevano anche un risarcimento a titolo di danno morale sofferto dalla lavoratrice nel periodo compreso tra la diagnosi della malattia ed il decesso e quindi trasmessosi agli eredi.

La datrice di lavoro contestava la sentenza lamentando l’incompletezza della consulenza, per cui nel corso del nuovo giudizio venivano disposte due nuove consulenze, nell’ultima delle quali il “perito” nominato dalla Corte d’Appello attribuiva con certezza la causa del decesso al mesotelioma maligno, tumore la cui incidenza è di gran lunga superiore nei lavoratori esposti all’amianto. Anche la sentenza d’appello confermava quindi la responsabilità del datore di lavoro, ma avverso tale decisione è stato proposto il ricorso in Cassazione, respinto perchè ritenuto finalizzato un’inammissibile “rivisitazione della complessa istruttoria” svolta nei precedenti giudizi.

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