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Mercoledì, 10 Aprile 2019 10:09

Patologia oncologica, la valutazione del grado di invalidità

consulenza tecnica tribunale del lavoro di Verona 9 aprile 2019

La legge (art.2 Legge 10 marzo 1971, n.118) considera invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, …., che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 1/3 o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

A seconda del grado di invalidità sono previste varie “provvidenze”:

● 34% assistenza protesica, assegnazione di ausili;

● 46% iscrizione nelle liste per il collocamento mirato;

● 67% esenzione ticket;

● 74% assegno mensile di assistenza (limiti di reddito stabiliti anno per anno, incompatibilità con pensione di invalidità INPS);

● 100% (permanente inabilità lavorativa) pensione di inabilità totale;

● Invalidità totale a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita - indennità di accompagnamento;

Al fine di valutare il grado di invalidità è necessario fare riferimento alle percentuali contenute nel Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, che assegna un codice per ogni menomazione ed indica in alternativa o una percentuale fissa o dei valori di riferimento.

Nell’ambito di una procedura instaurata dallo studio legale Daniele Mascia al fine di fare ottenere l’assegno di invalidità negato dall’inps ad una paziente sottoposta a tumerctomia di carcinoma duttale, successivo trattamento chemioterapico e radioterapia, è stato ribadito il principio per cui le infermità che non risultano elencate in tabella vengono valutate percentualmente, ricorrendo al criterio analogico rispetto alle infermità analoghe e di analoga gravità, e che quindi i codici indicati nel decreto ministeriale non devono essere intesi come valori assoluti. Per questo motivo il consulente medico nominato dal tribunale ha valorizzato le complicanze verificatesi nel decorso post operatorio attribuendo loro un’adeguata valutazione menomativa, riconoscendo quindi il diritto all’assegno.

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