Si tratta quindi di una “raccomandazione” comunque non vincolante per il datore di lavoro che è infatti obbligato alla concessione di tale modalità lavorativa solo nel caso in cui il dipendente abbia nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità o sia egli stesso disabile. Nessun diritto per il lavoratore di optare unilateralmente per il lavoro agile ma si deve comunque tenere conto che la legge che disciplina questa modalità prevede all’art. 19 che “L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova” e che “L'accordo ... può essere a termine o a tempo indeterminato in tale ultimo caso il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni”. Con conseguente diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa con tali modalità quantomeno sino alla cessazione del periodo concordato o nell’osservanza del termine di preavviso.