Diritto del lavoro, della previdenza sociale e pubblico impiego
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Martedì, 30 Ottobre 2018 11:29

Corte di Cassazione: sentenza n. 27387 pubblicata il 29 ottobre 2018

In caso di dequalificazione professionale, incombe sul lavoratore fornire gli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto, elementi occorrenti ai fini della prova presuntiva del danno.

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il proprio orientamento, con la sentenza n. 27387 del 29 ottobre 2018, secondo cui, in tema di prova del danno da dequalificazione professionale ex art. 2729 c.c., non è sufficiente a fondare una corretta inferenza presuntiva il semplice richiamo di categorie generali, come la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la gravità del demansionamento, la sua durata e altri simili indici, dovendo procedere il giudice di merito, pur nell'ambito di tali categorie, ad una precisa individuazione dei fatti che assume idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza.

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