Nel caso trattato dal Tribunale di Verona è stato accolto il ricorso in opposizione all’avviso di addebito presentato per conto di un professionista dall’avvocato Daniele Mascia. Nel corso del procedimento l’istituto previdenziale ha infatti inutilmente sostenuto l’efficacia interruttiva di una comunicazione della quale peraltro non era stata fornita la prova dell’effettiva ricezione da parte del debitore. Nella sentenza è stato accolto anche il principio per cui il termine di prescrizione decorrente normalmente da quando si perfeziona l’inadempimento contributivo costituendo lo stesso il “momento” da cui può essere fatto valere il relativo diritto.