L’Inps aveva respinto la domanda sul presupposto dell’insussistenza dello “stato di disoccupazione” avendo a suo tempo il cliente dello studio ottenuto la reintegra nel posto di lavoro ma optato per l’indennità sostitutiva all’esito della causa intentata nei confronti del datore di lavoro che lo aveva licenziato. Il Tribunale di Verona con la sentenza che costituisce un importante precedente si è quindi posto la questione se lo stato di disoccupazione in cui si è trovato il lavoratore fosse la conseguenza del licenziamento comunicato dal suo ex datore di lavoro ovvero fosse causalmente riconducibile alla decisione del lavoratore di rinunciare alla reintegrazione ordinata dal Giudice e di optare per il pagamento dell’indennità sostitutiva. Il Giudice accogliendo le richieste formulate dall’avvocato Daniele Mascia ha affermato il principio secondo il quale lo stato di disoccupazione è provocato dall’atto datoriale di risoluzione del rapporto e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale e pertanto deve ritenersi comunque involontario con conseguente accoglimento delle domande.