La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione essere involontario (comprensivo delle dimissioni per giusta causa motivate ad esempio dal mancato pagamento della retribuzione) b) possano far valere nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Con sentenza pubblicata il 29 ottobre 2020 il Tribunale di Verona ha condannato l’Inps ad erogare il trattamento di disoccupazione ad un cliente dello studio Avvocato Daniele Mascia il cui pagamento era stato negato sul presupposto che la datrice di lavoro aveva omesso l’invio delle denunce contributive ed il pagamento degli stessi contributi. Il Tribunale ha correttamente applicato il principio per cui anche in caso di mancato pagamento dei contributi il disoccupato ha comunque diritto a ricevere il trattamento di disoccupazione in applicazione del principio di “automaticità” delle prestazioni previsto dall’art. 2116 c.c. E’ stata anche raggiunta la prova delle trenta giornate di lavoro effettivo dalla produzione delle buste paga e dalle deposizioni testimoniali.