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Giovedì, 11 Marzo 2021 16:45

sentenza n. 34/2021 del Tribunale di Mantova pubblicata il 2 marzo 2021

Illegittima la riduzione permanente del trattamento economico del socio lavoratore di cooperativa

Con la recente sentenza del Tribunale di Mantova n. 34/2021 pubblicata il 2 marzo 2021 è stato ribadito il principio per cui in tema di disciplina del socio lavoratore di cooperativa, è illegittima la delibera assembleare che nel contesto di un piano di crisi aziendale disponga la riduzione del trattamento economico dei soci lavoratori, senza aver esplicitato con chiarezza l'effettività dello stato di crisi, il suo carattere di temporaneità e il nesso di causalità con i previsti effetti sulla retribuzione dei soci. Nel caso di specie la cooperativa datrice di lavoro aveva reiterato nel corso degli anni senza alcuna motivazione una prima delibera che aveva originariamente disposto la riduzione del trattamento economico di tutti i soci in misura percentuale, dando atto in maniera generica della permanenza dello stato di crisi e senza porre alcun termine finale a tale peggiorativo trattamento.

Il Tribunale ha infatti precisato che la deliberazione dell’assemblea dei soci, di riduzione temporanea dei trattamenti economici deve contenere elementi adeguati e sufficienti da esplicitare l’effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge, la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi ed uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità dai soci lavoratori degli interventi in esame. I lavoratori assistiti dallo studio dell’avvocato Daniele Mascia si sono quindi rivolti al Tribunale ed hanno conseguentemente ottenuto la condanna della datrice di lavoro al pagamento di tutte le differenze retributive arretrate.

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