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Lunedì, 23 Agosto 2021 16:40

Tribunale di Verona decreti ingiuntivi n.169-197-199-208/2021

Il TFR matura anche nei periodi di astensione dal lavoro per maternità

Le lavoratrici che usufruiscono del congedo di maternità  hanno diritto a vedersi computare nel t.f.r. anche l'equivalente della retribuzione corrispondente al normale svolgimento del rapporto di lavoro. Quanto sopra sia in relazione agli artt. 22 del testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs 151/2001) secondo cui “I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie” che in applicazione dell’art. 2120 del codice civile che prevede appunto che in caso di sospensione della prestazione di lavoro per una delle cause di cui all’art. 2110 (tra cui è prevista anche la gravidanza) deve essere computato nella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”.

Questi principi sono stati ribaditi dal Tribunale di Verona con vari decreti ingiuntivi emessi nell’interesse di alcune clienti dello studio dell'avvocato Daniele Mascia le quali nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze di una cooperativa avevano tutte usufruito di periodi di congedo di maternità.  La datrice di lavoro si atteneva a quanto disposto solo per un primo periodo utilizzando poi come base imponibile unicamente i ratei di 13’ e 14’ mensilità effettivamente erogati con conseguente riduzione del trattamento di fine rapporto corrisposto al termine del lavoro. La procedura azionata per il recupero dei rispettivi crediti ha consentito di ottenere per ciascuna di esse un decreto ingiuntivo ovvero un ordine di pagamento con tempistiche accelerate avendo il Tribunale ritenuto già sussistente la prova scritta del credito dall’analisi dei cedolini emessi dallo stesso datore di lavoro.

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