E quanto stabilito dalla sentenza n. 2521/18 pubblicata in data 16 novembre 2018, nella quale il tribunale di Verona ha accolto la richiesta risarcitoria di un assistito dello Studio Legale Avvocato Daniele Mascia richiamandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità della struttura sanitaria per i danni cagionati ai pazienti ha natura contrattuale e trova la sua fonte nel "contratto atipico di spedalità", il quale si conclude con l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera.
La complessità di tale rapporto contrattuale rende ragione della responsabilità per carenze o disfunzioni organizzative della struttura sanitaria che dunque risponde per fatto proprio della carenza di mezzi ed apparecchiature indispensabili non solo per l'ordinaria terapia ma anche per fronteggiare una prevedibile emergenza.