In particolare la minore è stata sottoposta a visita dal CTU il quale, all’esito dell’esame obiettivo e sulla scorta della documentazione medica prodotta ed esaminata ha ritenuto la minore “affetta da un disturbo misto della capacità scolastica di grado severo associato a difficoltà attentive della memoria in comorbità con disturbo della coordinazione motoria” ed ha ritenuto “sussistenti i presupposti per il riconoscimento di uno stato di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92”, specificando che la situazione clinica non risultava difforme da quella riscontrata all’epoca del primo riconoscimento (2018) ed anzi con connotati di aggravamento verosimilmente da imputarsi alla maggior età dell’interessata con impegni scolastici sempre più significativi e con aumento del gap con i coetanei”.
Il CTU ha specificato nella sua relazione che il fine del beneficio richiesto è proprio quello di supportare il soggetto nello “svolgimento dei compiti propri dell’età” il che significa sostanzialmente per una tredicenne i compiti scolastici e di relazione sociale con i coetanei. Nella fattispecie l’interessata necessitava di una continua assistenza soprattutto sul piano formativo atta a compensare le difficoltà di concentrazione e di apprendimento che non può essere limitata ad alcuni strumenti di compensazione quali quelli già riconosciuti dal Piano Didattico Individuale.