Ai sensi dell’art. 3 comma 9 lett. b) della legge 335/1995 il termine di prescrizione dei contributi dovuti all’ente previdenziale si compie in cinque anni, ma in merito a tale eccezione di prescrizione, posta a fondamento della domanda di accertamento dell’illegittimità dell’avviso di addebito, l’Inps aveva sostenuto che il dies a quo per il calcolo del termine prescrizionale doveva essere collocato nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi cui si riferiscono i contributi e non invece nell’anteriore data di scadenza del termine di pagamento degli stessi, non avendo l’istituto la possibilità di conoscere prima di tale termine l’omissione contributiva. In linea con la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Verona ha però applicato il principio per cui “..in tema di contributi dovuti alla gestione separata, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini di pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. 14638/2020 e in termini Cass. 10273/2021).
Da ciò ne è derivato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione e l’annullamento dell’avviso di addebito.