Nel costituirsi in giudizio l’Inps chiedeva l’integrale rigetto dell’opposizione, esponendo che all’esito di controlli incrociati con l’anagrafe tributaria e le banche dati previdenziali, si era accertato che il ricorrente, oltre ad avere denunciato all’erario la percezione di redditi non assoggettati ad alcuna forma di contribuzione obbligatoria, aveva anche omesso la compilazione del quadro RR, cosa che comporterebbe la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 2941 c.c.. Ciò in quanto tale condotta risulterebbe “ingannatrice e fraudolenta”, in pratica intenzionalmente diretta a nascondere al creditore l’esistenza dell’obbligazione. Il Tribunale di Verona ha ritenuto tale argomentazione non condivisibile, ribadendo il principio secondo cui il credito dell'istituto previdenziale è facilmente evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato (nella specie, dalla compilazione del quadro RE) - inviata all’Agenzia delle Entrate, competente in materia di accertamento e liquidazione anche dei contributi previdenziali. In definitiva, è stato escluso che la mancata compilazione del quadro RR equivalga a un doloso e preordinato occultamento dell'attività lavorativa e del reddito percepito. E’ stato anche precisato che tale omissione non configura un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può sempre attivare e sollecitare (v. anche in arg. Cass. 5413/2020; 14410/2019; 27950/2018, nonché, più di recente, anche Cass. nn. 4946/2022 e 5198/2022 con le quali è stato escluso "che possa stabilirsi un automatismo, come sembra assumere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione del redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo").
L’opposizione è stata quindi accolta e dichiarato prescritto il credito di cui all’avviso di addebito opposto.