Il Giudice del tribunale di Verona, in corso di causa, accertava che la minore era stata affidata ai genitori in modo condiviso e che il padre aveva un obbligo di mantenimento stabilito dal Tribunale in sede di regolamentazione dei rapporti fra genitori naturali, e pertanto ha ritenuto che il medesimo provvedesse abitualmente al mantenimento della figlia minore. Da qui ha riconosciuto il diritto del ricorrente di ottenere gli assegni familiari. Infatti la Corte di Cassazione citata dal Giudice, Cass Civ. 4419/2000 e conforme Cass. 24024/2004, con orientamento risalente ma consolidato, ha valorizzato la funzione degli assegni, che è quella di fornire un sostegno economico per il mantenimento dei figli e pertanto ha ritenuto irrilevante il fatto che i figli non siano conviventi con il genitore richiedente qualora quest’ultimo provveda o contribuisca al mantenimento.