Un lavoratore, nonostante l’accoglimento della domanda di Assegno da parte dell’Inps, non ha ricevuto dal datore di lavoro il pagamento dei relativi importi, nemmeno inseriti in busta paga. Attraverso i cedolini paga è stato quindi provato l’inizio e la prosecuzione dell’attività lavorativa presso tale datore di lavoro ed è stata anche fornita la prova attraverso la visura camerale che tale società era attiva al momento della domanda, con quantificazione in modo formalmente corretto degli importi spettanti a titolo di ANF attraverso il documento INPS attestante l’accoglimento della domanda. Con la sentenza che ha condannato tale datore di lavoro al pagamento delle somme dovute è stato quindi ribadito il principio per cui l’Assegno per il Nucleo Familiare deve essere anticipato dal datore di lavoro che, successivamente all’erogazione, vanta un credito nei confronti dell’INPS, tenuto a rifondere gli importi erogati. In caso di mancato pagamento, quindi, è il datore di lavoro che deve essere condannato a corrispondere la somma dovuta.