Nel caso sottoposto al Tribunale di Verona, in occasione di un trasferimento d’azienda, era stato stipulato tra le due società un accordo sindacale che prevedeva che la società acquirente avrebbe assunto un numero inferiore di dipendenti.
Il Tribunale ha stabilito che gli accordi sindacali, nemmeno quelli che vengono definiti “di prossimità” possono derogare alla regola stabilita dall’art. 2112 c.c. e giustificare il mancato passaggio di un certo numero di lavoratori alla “nuova” società per contrarietà all’art. 2112 c.c. e all’art. 47 comma 4 bis della legge 428/90;
La società è stata quindi condannata alla riammissione in servizio del lavoratore, difeso dallo studio legale Daniele Mascia, con decorrenza dalla cessione dell’azienda e al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni non percepite sino all’effettivo rispristino del rapporto di lavoro.